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CAGLIARI, 2 MARZO 2010

La Giunta ha approvato oggi, su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la Circolare contenente gli indirizzi applicativi sulla legge regionale n° 4 del 23 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” – Capo Primo, “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Con gli indirizzi applicativi, la Giunta regionale ha inteso fornire un valido ausilio agli operatori del settore, agli amministratori locali, ai responsabili degli uffici tecnici comunali, e anche ai cittadini direttamente interessati a usufruire dei benefici concessi dalla legge.

La finalità del documento è, da un lato, quella di indirizzare le attività dei soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione all’articolato normativo verso un’uniforme e coerente applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale, dall’altro quella di consentire alle amministrazioni comunali di poter rispondere speditamente alle numerose istanze di intervento provenienti da cittadini e imprenditori.

Il testo tiene conto delle tematiche di maggiore interesse e frequenza segnalate dai Comuni e dagli operatori nel corso delle attività di informazione e confronto, poste in essere dall’amministrazione regionale, soffermandosi sugli aspetti più significativi del disposto legislativo.

“Con l’approvazione di questo documento – ha ribadito l’Assessore degli Enti locali, Gabriele Asunis – la Giunta ha inteso agevolare il compito delle amministrazioni locali affinché venga data una risposta rapida e incisiva ai cittadini, riavviare le attività edilizie e favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente allo scopo di contenere il consumo di nuovo territorio, come è nello spirito stesso della legge. Con gli indirizzi applicativi – ha aggiunto Asunis – si vogliono raggiungere sollecitamente gli obiettivi che il Piano Casa si è prefisso, cioè quelli di rivitalizzare il settore dell’edilizia sarda per far ripartire il sistema economico e produttivo

Legge

Circolare

Ecco il testo pubblicato sul Bollettino della Regione Sardegna.

La legge è quindi operativa a partire dal 31/10/2009.

Scarica il bollettino

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Il foglio integrale in pdf distribuito con il Giornale di Sardegna.  PIANO CASA

Legge regionale 16 ottobre 2009 - Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2009

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo

***************

Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2
Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti:
1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;
2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media interna non superi i tre metri;
3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all’intero fabbricato, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.

3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e dell’accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l’adeguamento e l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l’intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa all’intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell’immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), articolo 16, terzo comma.

Art. 3
Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l’incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.

5. In attesa della revisione o dell’adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l’incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell’attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell’attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso che consenta l’incremento delle superfici dedicate all’attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto é consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l’intervento.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, degli uffici dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.

3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.

4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi:

a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;

b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4).

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

Art. 9
Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50 per cento.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

Art. 10
Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.

2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.

5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

8. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11
Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

Art. 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici
al Piano paesaggistico regionale

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:
1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;
2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;
3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;
4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:
1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.
Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale.
Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale»);

f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell’autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico tutelato;

g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico- edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono “habitat prioritario”. È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

Art. 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e prima formazione)
1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5.
2. Il comune, ottenuta l’approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.”.

Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello abitabile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell’altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all’articolo 10, comma 4.

Art. 16
Abrogazione

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2004, è abrogato.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

Fino aABITAZIONI AZIENDE AGRICOLE AB ABIT ITAZ A IO AZIO
10%
fino al
10%
fino al
Per le case
nei 300 metri
dalla linea
della battigia
ALBERGHI
Nelle strutture
ricettive
che abbiano
usufruito delle
agevolazioni di
altre leggi
Per le case
uni-bifamiliari
e plurifamiliari
oltre i 300 metri
dalla linea
della battigia
Per interventi
di miglioramento
rivolti al risparmio
energetico, anche
con demolizioni
e ricostruzioni
Il progetto dovrà
essere valutato dalla
Commissione regionale
e ottenere un nullaosta
Nella fascia dei 300
metri, vige
l’incremento già previsto dalla legge
urbanistica previo accordo
tra Comuni e Regione. A
questo eventuale premio
si somma il 10%
concesso dal Piano casa
paesaggistico
20%
fino al
AZ AZIE IEND NDE AG
10%
fino al
Nei 300 metri, solo per
ampliamenti di attività aziendali
(escluse le abitazioni)
ONI ON
fi
Ne
am
e
30%
fino al
Oltre i 300 metri,
il 10% viene concesso
sia alle aziende
che alle abitazioni
E AL A BE
20%
fino al
NEI CENTRI
STORICI
NEI CENTRI
STORICI
Gli stessi
interventi
sono ammessi
solo negli edifici
costruiti meno
di 50 anni fa
GLI

Abitazioni:

  • Fino al 10% – Per le case nei 300 metri dalla linea di battigia. Il progetto dovvrà essere valutato dalla Commissione Regionale e ottenere un nullaosta paesaggistico.
  • Fino al 20 % - Per le case uni, bi familiari e plurifamiliari oltre i 300 metri dalla linea di battigia.
  • Fino al 30 % –  Per interventi di miglioramento rivolti al risparmio energetico , anche con demolizioni e ricostruzioni.

Nei Centri Storici solo per edifici con meno di 50 anni.

Aziende Agricole.

  • Fino al 10% – Nei 300 metri solo per ampliamento di attività aziendali ecluse le abitazioni.
  • Fino al 20% - Oltre i 300 metri, il 10% viene concesso sia alle aziende che alle abitazioni.

Alberghi.

  • Fino al 35% - Nella fascia dei 300 metri, vige l’incremento già previsto dalla legge urbanistica previo accordo tra Comuni e Regione. A questo eventuale premio si somma il 10% concesso dal Piano casa.
  • Fino al 10% –  Nelle strutture ricettive che abbiano usufruito delle agevolazioni di altre leggi

Fonte Unione Sarda

Premi fino al 35 per cento per gli alberghi, al 10 per le abitazioni.

Aumenti di cubature e regole certe su ristrutturazioni e ampliamenti. Scatta la rivoluzione nei 300 metri: il Piano casa, con i suoi 16 articoli, diventa – in poco più di un mese di dibattito, scontri e modifiche – la legge di riferimento per il rilancio dell’economia in Sardegna. Lo strumento transitorio, che promuove il sostegno del settore edilizio con la riqualificazione del livello architettonico, l’efficienza energetica e la semplificazione delle procedure, ha ottenuto il via libera del Consiglio regionale ieri alle 14,40, dopo il  all’articolo 16, la disposizione finale, che fissa l’entrata in vigore del testo il giorno dopo la pubblicazione nel Buras, cosa che potrebbe avvenire entro la settimana prossima.

LE MISURE Molti i contenuti che hanno surriscaldato la dialettica tra i poli e all’interno della stessa maggioranza. A cominciare da quelli sanciti dall’articolo 11, che dispone l’aggiornamento e la revisione del Piano paesaggistico da parte della Giunta. Per proseguire con il 12 (concorso degli enti locali allo sviluppo dei piani territoriali) e ancora con il 13 (disciplina degli interventi ammissibili nella fase di aggiornamento dei Puc al piano paesaggistico). Su quest’ultimo articolo, forse il più politico, il confronto si è acceso sulla possibilità – che conferma quanto già stabilito dalle leggi in vigore – di aumentare le volumetrie degli alberghi fino al 35 per cento. In base alla legge urbanistica, previo accordo tra Comune e Regione, è garantito l’ampliamento del 25 per cento. Il Piano casa concede un ulteriore 10 per cento. Resta inoltre in piedi lo strumento dell’accordo di programma, la trattativa diretta con la Giunta per l’approvazione degli interventi. Non basta: gli hotel che hanno già aumentato la cubatura sfruttando la legge 23 del 1993 potranno ottenere il 10 per cento di volumetria in più. L’articolo 2 concede invece un incremento fino al 10 per cento per edifici a uso residenziale situati nei 300 metri dalla linea della battigia, ma senza sopraelevazione, previo parere della commissione per il paesaggio istituita dall’articolo 7. Novità interessanti per i proprietari di sottotetti. L’articolo 15 prevede il loro recupero a fini abitativi, ma dovranno essere alti almeno 2,40 metri. Niente da fare per i seminterrati: il Consiglio regionale ha recepito un emendamento della Giunta che li mette fuori partita. Oltre i 300 metri, l’articolo 2 dispone che gli indici massimi di edificabilità possano essere fino al 20 per cento per le case uni-bifamiliari e plurifamiliari e fino al 30 per cento se l’incremento volumetrico sia accompagnato da interventi di demolizione e ricostruzione (articolo 5) in base ai canoni del risparmio energetico. Gli stessi interventi sono ammessi nei centri storici per gli edifici costruiti meno di cinquant’anni fa. Premi anche per le aziende agricole (articolo 3): nei 300 metri, fino al 10 per cento per gli ampliamenti di attività escludendo le abitazioni; oltre i 300 metri, fino al 20 per cento, cioè 10 per le attività e un altro 10 per cento per le abitazioni.

TEMPI E REGOLE Come ricorda l’assessore all’Urbanistica Gabriele Asunis, «tutti gli ampliamenti sono ammissibili su edifici realizzati entro marzo 2009, sempre che siano muniti di titolo abilitativo e che, infine, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge sia stato depositato il loro accatastamento». Gli interventi esterni alla fascia dei 300 metri e ai centri storici (assoggettati a concessione edilizia dei Comuni) dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di inizio attività (Dia).

EOLICO Prima del voto, l’Aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno bipartisan contro la realizzazione di parchi eolici sulle coste sarde. Si chiede al governatore Cappellacci di opporsi alla concessione demaniale trentennale nell’Oristanese e a eventuali altre iniziative analoghe. Ma anche di attuare «le iniziative giudiziarie più opportune contro tutti i provvedimenti che dovessero essere rilasciati».

LORENZO PIRAS

Sabato 17 ottobre 2009 08.25

Fonte Unione Sarda

Il Consiglio Regionale ha varato la legge per il rilancio del settore edile in Sardegna. Per la maggioranza un provvedimento “strategico” che ora sarà integrato dal piano casa. Aumenti di cubature e regole certe su ristrutturazioni e ampliamenti. Scatta la rivoluzione nei 300 metri. Il presidente della Giunta Cappellacci difende l’importanza del provvedimento “che rilancia tutto il settore edilizio” e respinge al mittente le accuse dell’opposizione

Il lungo confronto in Consiglio regionale sulla legge per il rilancio dell’edilizia si è concluso con il via libero definitivo del disegno di legge proposto dalla Giunta. Il voto di ieri introduce i nuovi parametri per la valorizzazione degli edifici: per l’edilizia abitativa saranno possibili incrementi volumetrici dal 10 al 30% anche all’interno della fascia dei 300 metri dal mare. Possibili gli interventi per verande e sottotetti. Alle strutture ricettive sarà concesso un ampliamento fino al 35% del volume iniziale. Soddisfatta la maggioranza che considera il provvedimento “una legge strategica per il rilancio dell’intera economia sarda”. Critica l’opposizione con il Pd che parla di “piano cemento” e annuncia ricorsi.

Sabato 17 ottobre 2009 08.37

Fonte Unione Sarda

TESTO UNIFICATO N. 53-67/A

Questo è l’ultimo testo ufficiale disponibile in attesa della pubblicazione del testo licenziato dal Consiglio Regionale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2
Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 10.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani; mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come pertinenze dello stesso;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti esclusivamente mediante adeguamento e ampliamento dell’ultimo piano o la sopraelevazione di un solo piano ovvero mediante chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti; tali adeguamenti e incrementi, nel caso di proprietà frazionata, possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all’ampliamento totale; gli incrementi volumetrici così realizzati non possono costituire unità immobiliari autonome;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all’ampliamento volumetrico del complesso edilizio.

3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 2, comma 2.

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l’adeguamento e l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale n. 2266/1983, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti salvi, i diritti dei terzi. I medesimi adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano per gli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto.

Art. 3
Interventi di ampliamento per le costruzioni
in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera dai 300, o 150 metri nelle isole minori, ai 2.000 metri dalla linea di battigia, è consentito l’incremento della volumetria, esistente alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 10, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri l’incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia di cui all’articolo 10, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.

Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili a finalità
turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria, esistente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia di cui all’articolo 10; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di detti requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 2, comma 2.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1, deve essere rispettata la condizione che l’incremento volumetrico non determini un aumento di posti letto, ma sia esclusivamente destinato a servizi turistici dell’attività aziendale; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2, deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell’attività aziendale.

4. Gli incrementi sono realizzati in continuità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal citato decreto.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto é consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 2, comma 2.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano per gli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio
e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in relazione ad interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale del territorio regionale. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, degli uffici dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.

3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.

4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti nei precedenti articoli non sono ammessi:

a) su edifici privi di titolo abilitativo;

b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

2. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nella presente legge.

3. Le unità immobiliari interessate dagli interventi previsti dalla presente legge devono risultare accatastate presso le competenti agenzie per il territorio alla data di presentazione dell’istanza.

4. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

Art. 9
Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Nell’ipotesi di cui articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50 per cento.

Art. 10
Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008, articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.

2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.

5. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

6. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

7. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11
Aggiornamento e revisione del
Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

Art. 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso eseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione di compatibilità alle norme paesaggistiche vigenti. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. Per tutti i comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano paesaggistico regionale, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano medesimo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 2, così come sostituito e integrato dall’articolo 14 della presente legge, sono consentite le attività e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:

a) nelle zone omogenee A e B;

b) nelle zone C, D a destinazione commerciale e G, nella ipotesi che per tali zone si tratti di aree intercluse ovvero contigue e funzionalmente integrate all’ambito urbano consolidato.

2. Nei comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano paesaggistico regionale, dotati di piano urbanistico comunale vigente alla data dell’8 settembre 2006, nelle rimanenti zone C, D, G, nonché nelle zone F, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi approvati alla stessa data. I medesimi comuni, per i piani attuativi adottati alla data di cui sopra, possono concludere la procedura di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), articolo 20, a condizione che i piani suddetti siano coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale. Tale valutazione di coerenza è effettuata tramite intesa tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale, di cui si dà atto con determinazione del direttore generale competente in materia di governo del territorio, da pubblicarsi sul BURAS. L’intesa può prevedere il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi previsti dai piani attuativi al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

3. Nei comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio individuati dal Piano paesaggistico regionale non dotati di piano urbanistico comunale, nelle zone urbanistiche di cui al comma 2, nell’intera fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate. Oltre tale fascia sono eseguibili i piani attuativi regolarmente approvati alla data del 25 maggio 2006.

4. Negli ambiti di paesaggio, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, sono consentiti gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti, sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, da realizzarsi senza aumento delle volumetrie ad eccezione di quelle strettamente necessarie per servizi o consentite ai sensi delle disposizioni di cui al capo I. Sono, altresì, consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume, tali da conseguire obiettivi di qualità architettonica-edilizia e paesaggistica. Sono, infine, consentiti eventuali volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico-operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto.

5. Negli ambiti di paesaggio, ai fini della riqualificazione delle strutture esistenti destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, agro-silvo-pastorali, produttive e dei servizi, sono consentiti interventi di ristrutturazione e rinnovamento delle stesse; limitatamente alle strutture turistico-ricettive presenti nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, eventuali incrementi volumetrici non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, non devono svilupparsi verso il mare e devono realizzare concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale. Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti alla valutazione di coerenza ai sensi del comma 2 e alla conseguente procedura d’intesa; per essi non si applica quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), articolo 6.

6. Negli ambiti di paesaggio, i comuni, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale e quale attività anticipatoria del medesimo, possono avviare l’intesa con la Regione per l’identificazione, sulla base delle peculiarità locali e delle modalità di utilizzo del suolo, dei parametri e dei requisiti di dimensionamento delle residenze connesse alle aziende agro-silvo-pastorali già insediate nel territorio comunale. Raggiunta l’intesa, qualora sia necessario variare gli strumenti urbanistici, si procede secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art. 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2008, è aggiunto il seguente:
“2 bis. All’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dal comma 1, sono consentiti, nelle more della nuova delimitazione della suddetta fascia, gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell’articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contenuti e le prescrizioni della suddetta autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico tutelato.”.

2. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e prima formazione)
1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione, con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione, esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione.
2. Il comune procede alla pubblicazione sul BURAS delle deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell’articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

3. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008, è inserito il seguente:
“Art. 2 bis (Nuova delimitazione dei centri di antica e prima formazione)
1. I comuni, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, possono avviare l’intesa con la Regione per la riperimetrazione del centro di antica e prima formazione.
2. Raggiunta l’intesa, il consiglio comunale approva la nuova perimetrazione del centro di antica e prima formazione con propria deliberazione, da pubblicarsi sul BURAS. Dal giorno successivo alla pubblicazione, nelle aree esterne al nuovo perimetro, possono essere realizzati gli interventi previsti nella disciplina urbanistica previgente.”.

Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti, di seminterrati e norme finali

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio, recupero dei sottotetti e dei seminterrati

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell’altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.

7. Al fine di favorire la limitazione del consumo di nuovo territorio e per esigenze del nucleo familiare è consentito il recupero dei locali seminterrati a fini abitativi previo cambio di destinazione d’uso senza incrementi volumetrici.

8. Il cambio di destinazione d’uso di cui al comma 7 è consentito a condizione:

a) che i locali abbiano altezza non inferiore a metri 2.40;

b) godano di luce ed areazione naturale con parametri non inferiori al 50 per cento di quelli previsti dai regolamenti comunali per le abitazioni;

c) che comunque le condizioni di aeroilluminazione esistenti vengono adeguate ai valori previsti per legge anche con sistemi artificiali;

d) che i locali non si trovino in una zona a rischio idrogeologico e/o di esondazione.

9. La documentazione tecnica prevista per la richiesta di cambio di destinazione d’uso contiene la perizia giurata di tecnico abilitato che certifichi la salubrità dei locali e la mancanza di rischio idrogeologico e/o di esondazione.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

11. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all’articolo 10, comma 4.

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Fonte Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale ha varato stamane la legge per il rilancio del settore edile in Sardegna. Per la maggioranza un provvedimento “strategico” che ora sarà integrato dal piano casa. Il Pd annuncia ricorsi.

Il lungo confronto in Consiglio regionale sulla legge per il rilancio dell’edilizia si è concluso stamane con il via libero definitivo del disegno di legge proposto dalla Giunta. Il voto di oggi introduce i nuovi parametri per la valorizzazione degli edifici: per l’edilizia abitativa saranno possibili incrementi volumetrici dal 10 al 30% anche all’interno della fascia dei 300 metri dal mare. Possibili gli interventi per verande e sottotetti. Alle strutture ricettive sarà concesso un ampliamento fino al 35% del volume iniziale. Soddisfatta la maggioranza che considera il provvedimento “una legge strategica per il rilancio dell’intera economia sarda”. Critica l’opposizione con il Pd che parla di “piano cemento” e annuncia ricorsi.

Venerdì 16 ottobre 2009 13.14

Fonte Unione Sarda

Respinti gli emendamenti dell’opposizione, lavori fino a notte

Un confronto estenuante, a cavallo fra l’approvazione dell’articolo 2 e la discussione del successivo. Si lavora a oltranza in Consiglio, fino a notte fonda, tappe forzate per arrivare in tranquillità all’esame della legge Finanziaria.
Fra maggioranza e opposizione, sul Piano casa, non c’è dialogo e il dibattito politico è fra sordi. Il centrosinistra attacca su ogni passaggio a colpi di emendamenti, tentativi di modificare il testo della legge che vengono puntualmente respinti. Con accuse, confronti anche personali, richiami del presidente e scuse a denti stretti. Nella fase pomeridiana dei lavori, ieri in quattro ore sono stati discussi (e respinti) cinque emendamenti.
Approvato l’articolo 2 del disegno di legge sul sostegno dell’economia attraverso il rilancio dell’edilizia, il presidente Claudia Lombardo ha guidato l’assemblea fino a tarda notte all’esame dell’articolo 3, legato soprattutto agli incrementi volumetrici nei fabbricati dei terreni agricoli.
IN AULA

Nel primo pomeriggio era stato approvato l’ultimo emendamento all’articolo 2, quello che riguarda i centri storici (zona urbanistica A) e in particolare gli interventi ammissibili di incremento volumetrico negli edifici costruiti dopo il 1950.

Interventi consentiti solo se l’edificio in questione sia effettivamente in contrasto architettonico con il contesto circostante, decisione che arriverà da ogni Consiglio comunale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Nel corso del dibattito, dopo numerose chiamate in causa, l’assessore all’Urbanistica Gabriele Asunis ha smentito che possano essere sanate opere realizzate abusivamente. Asunis ha anche chiarito le perplessità sollevate dall’opposizione in merito alle tre nomine della commissione per la tutela del paesaggio, annunciando di aver già presentato un emendamento aggiuntivo per la salvaguardia dei territori a rischio idrogeologico.
Per l’opposizione, nel pomeriggio, il consigliere Franco Sabatini (Pd) aveva affermato che «il centrosinistra non è contrario a un Piano casa, e molte delle cose contenute nel disegno di legge sono condivisibili, ma ci sono troppe contraddizioni».

Non è stato l’unico a chiedersi «cosa potrà accadere entro la fascia dei 300 metri con l’aumento delle cubature?», perché numerosi interventi – nonostante l’articolo 2 fosse ormai stato approvato – hanno toccato ancora il punto caldo della fascia vicino al mare.

Secondo il consigliere Cesare Moriconi (Pd), vice presidente della commissione Urbanistica, «il via libera agli aumenti volumetrici sui 300 metri rappresenta non l’abbattimento di un vincolo, ma la demolizione di un valore e l’annullamento di una storica conquista di civiltà del popolo sardo».

Il consigliere Luigi Lotto (Pd) ha dichiarato: «Non condividiamo affatto questo controverso disegno di legge, si sta creando un pericoloso clima di deregulation alimentando attese insane». Per l’opposizione «l’impresa agricola va messa in condizioni di operare, ma non va bene che si voglia affrontare il tema con norme straordinarie e temporanee».
NELLA NOTTE

Il Consiglio è andato avanti fino a notte inoltrata. Intorno alla mezzanotte, è stato approvato un emendamento proposto dall’Udc, sul quale c’era il parere non favorevole della Giunta, con 32 sì e 31 no.

In sintesi, nei terreni agricoli con superficie minima di un ettaro si potranno realizzare nuovi interventi fino a un massimo di 100 metri quadrati di area edificabile. Il Piano paesaggistico prevedeva il lotto minimo di 3 ettari.
I CENTRI STORICI

«Sono tanti i centri storici, soprattutto nelle città della Sardegna, che necessitano di interventi di salvaguardia e di miglioramento delle abitazioni», ha detto il consigliere del Pdl Edoardo Tocco, «questo viene consentito grazie all’articolo 2, che l’opposizione ha cercato di affossare presentando un numero incredibile di emendamenti». Per Tocco «a certe brutture che persistono nei nostri centri storici si potrebbe porre rimedio con un medio o piccolo intervento per migliorarne il possibile uso e magari abbellire tutto il quartiere».
LA GIUNTA

Breve seduta per l’esecutivo, ieri pomeriggio, nella pausa dei lavori del Consiglio. Assente il presidente Ugo Cappellacci (in trasferta a Bruxelles), ha presieduto il vicepresidente, Sebastiano Sannitu, assessore al Turismo. La Giunta ha assegnato poco più di 100 milioni alle case di cura private, delibera che ogni anno ripartisce i fondi per la sanità privata. Sono state anche approvate le delibere sulle progressioni professionali all’interno dell’amministrazione, sul pacchetto di incentivi alle imprese del turismo e dell’artigianato e sulla programmazione degli interventi per il completamento di alcune aree portuali. ( e. p. )

Fonte Unione Sarda

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