Interventi di Ampliamento del Patrimonio Esistente
E’ consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e delle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20% della volumetria esistente. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data di presentazione della denuncia di inizio attività.
Tali incrementi devono inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituire strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli incrementi possono avvenire mediante
- la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani;
- mediante sopraelevazione
- mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come pertinenze dello stesso.
b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti mediante :
- sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;
- la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti. Tali incrementi, nel caso di proprietà frazionata, possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all’ampliamento totale. Gli incrementi volumetrici così realizzati non possono costituire unità immobiliari autonome.
c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli incrementi devono:
- essere necessariamente realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante progetto complessivo, il coerente inserimento della singola parte da realizzare rispetto all’ampliamento volumetrico del complesso edilizio.
Ulteriore incremento volumetrico fino al 30%
L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 30%, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. Nell’ipotesi di cui alle lett. a) [tipologie edilizie uni-bifamiliari] e c) [tipologie edilizie a schiera] del precedente comma deve conseguirsi anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.
La presenza di tali requisiti deve essere dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal Direttore dei Lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 115/2008.
Zone F – Turistica Fascia tra i 300-2000 metri dalla battigia
Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2000 metri dalla linea di battigia:
- l’incremento volumetrico di cui ai precedenti commi è ridotto del 30%.
Zone F – Turistica Fascia nei 300 dalla battigia
Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica, nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori:
- sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici [ di tipologie edilizie uni-bifamiliari mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani; mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come pertinenze dello stesso]:
- gli incrementi sino al 10% del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento dovrà ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica istituita dalla presente legge.
ho un appartamento al piano terra di un edificio con più piani ed ho un giardino retrostante cosa posso fare vorrei creare un loggiato a copertura della veranda esistente che porta con una scala al giardino. posso ampliare la volumetria grazie